Con il provvedimento n. 398976 dell’Agenzia delle Entrate del 25 ottobre 2022, viene semplificata la procedura per l’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato.
Compilando la nuova casella ES è possibile, infatti non indicare tutto l’elenco dettagliato degli aiuti Covid ricevuti, ma risulta sufficiente dichiarare che non si superano i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo. I limiti previsti sono di 800 mila euro fino al 27 gennaio 2021 e 1 milione e 800 mila euro dal 28 gennaio 2021.
È possibile utilizzare il modello semplificato già a partire dal 27 ottobre mentre l’invio dell’autodichiarazione scade il 30 novembre.
Il modello di autodichiarazione
Il modello di autodichiarazione per gli aiuti di stato che le imprese hanno ottenuto durante il periodo della pandemia, è stato approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 27 aprile 2022 ed è stato oggetto di numerose critiche.
Il modello infatti richiede alle aziende di inviare dati che sono già noti all’amministrazione finanziaria ma, dato che si tratta di un adempimento derivante da disposizioni europee, non si poteva eliminare ma solo semplificare.
Ed è così che l’Agenzia delle Entrate è intervenuta semplificando notevolmente il modello e dando risposta alle richieste emerse più volte dal CNDCEC.
La soluzione apportata dal provvedimento di semplificazione è stata condivisa con il Dipartimento delle Finanze per coordinare la modalità di compilazione con le indicazioni della Commissione Europea.
La nuova casella ES
È stato sufficiente inserire una casella per semplificare tutto l’iter richiesto e alleggerire la procedura di presentazione del modello di autodichiarazione aiuti di stato.
Sono così esonerate dal dover indicare l’elenco dettagliato degli aiuti Covid le aziende il cui ammontare complessivo degli aiuti ricevuti durante l’emergenza Covid-19 non superi i limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo.
Tali limiti sono fissati nella misura di:
– 800.000 euro fino al 27 gennaio 2021;
– 1.800.000 euro dal 28 gennaio 2021.
Per permettere ciò, nel frontespizio del modello, è stata inserita la nuova casella ES.
Compilazione della dichiarazione dei redditi
A seguito delle modifiche introdotte all’autodichiarazione ci sono alcune novità anche per la compilazione della dichiarazione dei redditi.
Per gli aiuti elencati nel quadro A (in cui sono presenti i campi “Settore” e “Codice attività”), si possono comunicare tramite l’autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Per questi aiuti il dichiarante non è tenuto a compilare il prospetto degli aiuti di Stato presente nel modello Redditi 2022 però, se il soggetto compila la nuova casella ES ha l’obbligo di compilare il prospetto “Aiuti di Stato” del modello Redditi 2022.
Inoltre, chi ha già inviato la dichiarazione dei redditi senza aver compilato il prospetto “Aiuti di Stato” e utilizza la nuova modulistica barrando la casella ES, è tenuto ad inviare una dichiarazione dei redditi correttiva con il prospetto aiuti di stato compilato. La semplificazione in questi casi risulta quindi ridotta dato che i soggetti che barrano la casella ES devono compilare il prospetto della dichiarazione dei redditi.
La sensazione che può emergere è quella di aver a che fare con una semplificazione solo apparente e di spostare la complessità dell’adempimento da una dichiarazione all’altra.