Qual è la scadenza 2022 per l’invio delle comunicazioni al Sistema Tessera Sanitaria?
Con decreto 02/02/2022 pubblicato in GU l’8/02 scorso, il MEF rinvia la scadenza per la trasmissione delle spese sanitarie da mensile a semestrale per tutto l’anno 2022.
Dal 2023 sarà mensile, salvo ulteriori modifiche. Secondo il nuovo calendario, le scadenze per i commercialisti che gestiscono l’adempimento per conto dei loro clienti sono le seguenti:
- gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- farmacie (pubbliche e private);
- strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
- strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN;
- gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
- gli psicologi;
- gli infermieri;
- le ostetriche/i;
- i tecnici sanitari di radiologia medica;
- gli ottici;
- i veterinari;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- gli iscritti all’albo dei biologi;
- strutture sanitarie previste dal Codice dell’ordinamento militare.
Punto Informatico ha dedicato una piattaforma alla gestione delle attività legate alle prestazioni sanitarie, con la quale puoi anche gestire le spese sanitarie e comunicarle al Sistema Tessera Sanitaria. Scopri tutte le potenzialità di Qui Fattura Prestazioni Sanitarie.
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- tecnico audiometrista;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico ortopedico;
- dietista;
- tecnico di neurofisiopatologia;
- tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente di oftalmologia;
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapista occupazionale;
- educatore professionale;
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- massofisioterapista.
Riepiloghiamo, dunque, tutti i soggetti obbligati:
- gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- farmacie (pubbliche e private);
- strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
- strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN;
- gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
- gli psicologi;
- gli infermieri;
- le ostetriche/i;
- i tecnici sanitari di radiologia medica;
- gli ottici;
- i veterinari;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- gli iscritti all’albo dei biologi;
- strutture sanitarie previste dal Codice dell’ordinamento militare.
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- entro il 30 settembre 2022, invio delle spese sostenute nel primo semestre dell’anno 2022;
- entro il 31 gennaio 2023, invio delle spese sostenute nel secondo semestre dell’anno 2022.
La scadenza semestrale permette di evitare l’inutile invio a cadenza mensile, in un contesto già ricco di adempimenti. Infatti, secondo quanto riportato dagli organi di rappresentanza dei dottori commercialisti ed esperti contabili, la comunicazione dei dati delle spese sanitarie è finalizzata alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, tuttavia i dati per la precompilata stessa sono messi a disposizione dei contribuenti soltanto a partire da fine aprile dell’anno successivo. Inoltre, chi preferisce l’invio mensile può procedere anche senza esserne obbligato.
Chi sono i soggetti obbligati all’invio telematico dei dati al Sistema TS?
Il decreto 16 luglio 2021 estende l’obbligo a nuovi soggetti:
- tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- tecnico audiometrista;
- tecnico audioprotesista;
- tecnico ortopedico;
- dietista;
- tecnico di neurofisiopatologia;
- tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- igienista dentale;
- fisioterapista;
- logopedista;
- podologo;
- ortottista e assistente di oftalmologia;
- terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- terapista occupazionale;
- educatore professionale;
- tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- massofisioterapista.
Riepiloghiamo, dunque, tutti i soggetti obbligati:
- gli iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- farmacie (pubbliche e private);
- strutture accreditate al Servizio Sanitario Nazionale;
- strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN;
- gli esercizi commerciali che svolgono l’attività di distribuzione al pubblico di farmaci da banco ai quali è stato assegnato dal Ministero della salute il codice identificativo univoco;
- gli psicologi;
- gli infermieri;
- le ostetriche/i;
- i tecnici sanitari di radiologia medica;
- gli ottici;
- i veterinari;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di dietista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di igienista dentale;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di fisioterapista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di logopedista;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di podologo;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di educatore professionale;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- gli iscritti all’albo della professione sanitaria di assistente sanitario;
- gli iscritti all’albo dei biologi;
- strutture sanitarie previste dal Codice dell’ordinamento militare.
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