Dal 15 ottobre al 31 dicembre il Green Pass è obbligatorio nei luoghi di lavoro pubblici e privati…come comportarci per essere in regola?
Il Decreto Legge numero 127 del 21/09/2021 stabilisce che il Green Pass diventa obbligatorio sui luoghi di lavoro sia nel settore privato che nella pubblica amministrazione dal 15 ottobre fino al 31 dicembre 2021 giorno in cui ad oggi è stabilita la cessazione dello stato di emergenza. Il DL introduce misure urgenti al fine di assicurare lo svolgimento del lavoro sia pubblico che privato in un ambiente sicuro ed estendendo l’obbligo della certificazione verde COVID-19 e rafforzando il sistema di screening.
I dipendenti sono stati opportunamente informati dal datore di lavoro sul trattamento dei dati attraverso una specifica informativa?
Il diritto dei lavoratori alla tutela dei propri dati è, per il datore di lavoro, un impegno importante che può diventare gravoso se le procedure in azienda non vengono organizzate correttamente. Molto spesso ci si avvale di consulenti esperti nel settore ma a volte un aiuto importante lo può dare un software dedicato in grado di mappare i flussi di dati ed elaborare i documenti richiesti dalla normativa in materia di Privacy.
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Ma facciamo un passo indietro, cosa prevede il decreto 127/2021 a partire dal 15 ottobre?
Il decreto prevede che dal 15 ottobre:
Coloro che svolgono attività di lavoro dipendente o autonomo nel settore privato sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi.
A chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui l’attività è svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde COVID-19. Il DL 127/2021 specifica tutti i casi relativi al rapporto di lavoro interessati.
Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.
Come devono avvenire i controlli sul green pass dei lavoratori nel settore pubblico e in quello privato?
Queste alcune risposte del governo:
Ogni amministrazione/azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021.
I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Nelle pubbliche amministrazioni, laddove l’accertamento non avvenga al momento dell’accesso al luogo di lavoro, esso dovrà avvenire su base giornaliera, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, potrà essere generalizzato o a campione, purché in misura non inferiore al 20% del personale presente in servizio e con un criterio di rotazione che assicuri, nel tempo, il controllo su tutto il personale dipendente.
Quali provvedimenti deve prendere il datore di lavoro che accerta che il dipendente abbia effettuato l’accesso alla sede di servizio pur essendo sprovvisto di green pass? Quali sanzioni rischia il lavoratore?
Il lavoratore, pubblico o privato, è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta.
Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.
Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio
Lavoro, Garante privacy: via libera a nuove modalità di verifica del green pass
Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso, in via d’urgenza, parere favorevole sullo schema di Dpcm che introduce nuove modalità di verifica del green pass in ambito lavorativo pubblico e privato.
Lo schema sottoposto all’Autorità prevede, in particolare, che l’attività di verifica del possesso delle certificazioni verde Covid-19 possa essere effettuato anche attraverso modalità alternative all’app VerificaC19, quali l’impiego di un pacchetto di sviluppo per applicazioni (SDK), rilasciato dal Ministero con licenza open source, da integrare nei sistemi di controllo degli accessi ovvero, per i datori di lavoro pubblici e privati, mediante l’utilizzo di una specifica funzionalità della Piattaforma NoiPA o del Portale istituzionale INPS.
L’attività di verifica non dovrà comportare la raccolta di dati dell’interessato in qualunque forma, ad eccezione di quelli strettamente necessari, in ambito lavorativo, all’applicazione delle misure derivanti dal mancato possesso della certificazione. Il sistema utilizzato per la verifica del green pass non dovrà conservare il QR code delle certificazioni verdi sottoposte a verifica, né estrarre, consultare registrare o comunque trattare per altre finalità le informazioni rilevate.
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