Dal 1° gennaio 2022 cambieranno le regole per la trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni transfrontaliere e verrà reso obbligatorio l’utilizzo di appositi campi del tracciato Xml per comunicare le informazioni relative alle lettere d’intento ricevute.
L’Agenzia delle Entrate, con due distinti provvedimenti (n.293384 e n.293390), ha individuato le modalità operative di compilazione delle fatture elettroniche cui i soggetti passivi dovranno attenersi per far fronte ai nuovi adempimenti richiesti.
Operazioni transfrontaliere
Dal 1° gennaio 2022 (salvo proroga al 1° luglio 2022, già inserita nel decreto fiscale da approvare a fine anno), i dati delle operazioni verso e da soggetti non stabiliti in Italia dovranno essere obbligatoriamente inviati utilizzando il tracciato Xml della e-fattura.
Per quanto riguarda le fatture emesse continueranno a prevedere l’indicazione del codice convenzionale a sette “X” nel campo “Codice destinatario” mentre per le operazioni passive estere l’integrazione o l’autofattura andranno inviate utilizzando i tipi documento TD17, TD18 e TD19.
Cos’è la dichiarazione d’intento?
La dichiarazione di intento è il documento con il quale l’esportatore abituale attesta, sotto la propria responsabilità, di avere i requisiti per essere definito tale e manifesta al fornitore la propria volontà di acquistare beni e servizi senza pagamento dell’IVA.
Controllo lettere di intento
A decorrere dal 1° gennaio 2022, i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili Iva, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, trasmettendo all’Agenzia delle entrate per via telematica una dichiarazione d’intento, verranno sottoposti ad ulteriori procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per esser qualificati esportatori abituali, ai sensi dall’articolo 1, comma 1, lettera a), D.L. 746/1983, convertito, con modificazioni, dalla L. 17/1984.
La legge di Bilancio 2021 infatti prevede una serie di specifiche analisi di rischio per un maggior contrasto alle frodi che utilizzano un falso plafond Iva. Sono rafforzati i controlli allo scopo di verificare l’effettivo possesso dei requisiti per essere qualificati esportatori abituali e viene inibita l’emissione di fatture elettroniche che, all’interno del tracciato Xml, contengano l’indicazione di un numero di protocollo relativa a una lettera d’intento invalidata.
Operativamente:
Dal 1° gennaio 2022 il provvedimento direttoriale richiede oltre all’indicazione nel campo Natura del codice specifico “N3.5 – Non imponibile a seguito di dichiarazioni di intento” che dovrà essere compilato lo specifico blocco 2.2.1.16 per ogni dichiarazione d’intento, come di seguito specificato:
- nel campo 2.2.1.16.1 deve essere riportata la dicitura “INTENTO”
- nel campo 2.2.1.16.2 deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento e il suo progressivo separato dal segno “-” oppure dal segno “/” ( es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall’Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d’intento.
Aree di intervento e le attività di controllo delle dichiarazioni d’intento
In particolare, la norma ha introdotto due macro-aree di intervento:
- attivare specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo allo scopo di inibire il rilascio e invalidare le lettere d’intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
- Impedire l’emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini Iva ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972, nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d’intento invalidata.
L’Agenzia delle Entrate invierà al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione sarà trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata.
L’attività di controllo può portare anche al divieto di emissione di nuove dichiarazioni d’intento: in tal caso, viene rilasciata una ricevuta di scarto contenente indicazioni delle motivazioni che hanno causato l’inibizione e l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate a cui il contribuente potrà presentare la documentazione per dimostrare il possesso dei requisiti dell’esportatore abituale.
L’offerta di Punto Informatico
I nostri gestionali, come eBridge e Openmanager, sono già predisposti per la corretta emissione delle fatture elettroniche con l’indicazione dei dati della dichiarazione d’intento nello specifico blocco previsto dall’Agenzia delle Entrate e per l’emissione automatica delle autofatture per le operazioni transfrontaliere.
Contattaci per approfondire!