Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali con Industria 4.0 continua fino al 2025 anche se in forma ridotta.
Le nuove disposizioni del Ministero delle Imprese e del made in Italy prevedono infatti che, per il periodo dal 2023 al 2025, a tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, venga riconosciuto un credito d’imposta ridotto rispetto a quello previsto per l’anno 2022.
Il credito di imposta per beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati dal 2023 al 2025:
- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti superiore a 10 milioni fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell’economia e delle finanze.
Il credito di imposta per beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 per i prossimi 3 anni:
- 2023: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
- 2024: 15% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro
- 2025: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
Il credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti effettuati fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
A livello contabile come va inserito il credito di imposta per gli investimenti industria 4.0?
Il credito d’imposta che scaturisce da investimenti che rientrano nel piano Industria 4.0, rientra nella categoria dei contributi in conto impianti.
I contributi in conto impianti, secondo l’articolo 86 dei principi contabili OIC16 sono “somme erogate da un soggetto pubblico (Stato o enti pubblici) alla società per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, riattivazione e ampliamento di immobilizzazioni materiali, commisurate al costo delle medesime”.
Come vengono contabilizzati i crediti di imposta degli investimenti di industria 4.0?
I contributi in conto impianti partecipano direttamente o indirettamente alla formazione del risultato d’esercizio secondo il criterio di competenza e devono essere rilevati in contabilità nel momento in cui esiste una ragionevole “certezza” che ci siano le condizioni previste per il loro riconoscimento.
Si devono quindi riportare i crediti di imposta nel bilancio dell’anno in cui si è fatto l’investimento a prescindere dal momento in cui possiamo effettuare la compensazione nel modello F24.
- Il metodo indiretto
Con il metodo indiretto i contributi sono imputati al Conto economico utilizzando la voce A5 “altri ricavi e proventi”, e rinviati per competenza agli esercizi successivi con l’iscrizione di appositi risconti passivi;
- Il metodo diretto
Con il metodo diretto i contributi ricevuti con Industria 4.0 sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono e quindi sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi.
- La compensazione del credito in F24
I crediti d’imposta per investimenti in beni strumentali possono essere utilizzati in compensazione tramite il modello F24 da presentare tramite i servizi telematici all’Agenzia delle Entrate. I codici tributo da utilizzare nella sezione Erario sono:
- 6936 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato A alla legge n. 232/2016 – articolo 1, commi 1056 e 1057, L. 178/2020”;
- 6937 denominato “Credito d’imposta investimenti in beni strumentali nuovi di cui all’allegato B alla legge n. 232/2016 – articolo 1, comma 1058, L. 178/2020”.
Devono essere inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati” mentre il campo “anno di riferimento” deve essere valorizzato con l’anno di entrata in funzione dei beni.
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- gestisce il riporto del credito negli anni successivi
- calcola il risconto
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