Conosciamo tutte le implicazioni di questo adempimento?
Doveva entrare in vigore dal 1° gennaio 2022 ma, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, è stata prorogata l’entrata in vigore per le operazioni transfrontaliere facendo riferimento a quelle effettuate a partire dal 1° luglio 2022.
A partire da questa data quindi, i dati precedentemente trasmessi trimestralmente con l’”esterometro” dovranno essere inviati tramite il sistema di Interscambio (SDI) utilizzando una autofattura elettronica per ogni operazione.
Quali cambiamenti nelle operazioni attive e passive?
Per le operazioni attive, l’invio della fattura elettronica avverrà entro i normali termini di emissione delle fatture che ne certificano i corrispettivi e basterà solo indicare come codice destinatario il codice XXXXXXX…le novità e i relativi cambiamenti risultano quindi minimi.
Per quanto riguarda invece le operazioni passive, l’invio telematico dovrà essere fatto entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento dei documenti cartacei comprovanti l’operazione o di effettuazione delle operazioni.
Nulla impedisce di iniziare già da subito ad adottare questo sistema.
L’emissione dell’autofattura elettronica da trasmettere allo SDI in riferimento al reverse charge per le operazioni sia interne che transfontaliere rientra nelle seguenti casistiche:
- acquisto di beni intracomunitari: l’autofattura elettronica è classificata con tipo documento TD18, e nel campo cedente/prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore UE) mentre nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente IT), secondo le istruzioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo dell’autofattura elettronica non elimina l’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat, se dovuto.
- acquisto di servizi dall’estero (sia extracomunitari che intracomunitari): l’autofattura elettronica sarà classificata con tipo documento TD17, e nel campo cedente/prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo (prestatore estero) mentre nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente IT). Per i servizi intracomunitari l’utilizzo dell’autofattura elettronica non elimina l’obbligo di compilazione dei modelli Intrastat, se dovuto.
- acquisto di beni da soggetto estero con deposito in Italia: questo tipo di acquisti, definito come acquisto di beni ai sensi dell’art.17 comma 2 del Dpr 633/1972, è codificato per permettere ad un soggetto non residente in Italia di effettuare una cessione di beni che si trovano già sul territorio italiano. In questi casi l’autofattura elettronica sarà classificata con tipo documento TD19, nel campo cedente/prestatore va riportato l’identificativo fiscale del cedente effettivo (fornitore estero) mentre nel campo cessionario/committente i dati di chi trasmette il documento elettronico (acquirente IT).
- reverse charge interno: per questo tipo di operazioni l’autofattura elettronica sarà classificata con tipo documento TD16 per trasmettere al Sistema di interscambio il documento di integrazione di una fattura, con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta di una fattura elettronica ricevuta con inversione contabile da parte di fornitori residenti o stabiliti in Italia, per operazioni di cui all’art. 17 del DPR n. 633/1972. Questo tipo di documento è opzionale per tutto l’anno 2022 e raccomandato se si vuole fruire dei servizi dell’Agenzia delle entrate in merito alla bozza dei registri Iva precompilati. Nel campo cedente/prestatore va indicato l’identificativo del fornitore interno e nel campo cessionario/committente i dati dell’acquirente.
Ci sono cambiamenti a livello contabile?
È da far notare che tutte queste operazioni riguardano la gestione della fatturazione mentre non vi sono cambiamenti nella registrazione contabile dei documenti nei registri iva: gli acquisti in reverse charge continuano ad essere registrati sia nel sezionale degli acquisti che nel sezionale delle vendite, per concorrere alla liquidazione periodica dell’Iva.
Siamo pronti a queste novità?
I software Buffetti sia eBridge che Openmanager sono stati aggiornati per rendere il processo semplice perchè diventa importate prestare attenzione ad una tempestiva trasmissione dei documenti per evitare il decorso dei termini e la possibile applicazione di sanzioni.