Si avvicina il termine per accedere alla sanatoria degli errori formali dell’ultimo anno: il pagamento di 200 euro permette di beneficiare della regolarizzazione. Approfitterai anche tu di questa tregua fiscale?
Il 31 ottobre 2023 è la prossima scadenza nel calendario della tregua fiscale: abbiamo affrontato l’argomento della pace fiscale a marzo e avevamo accennato questa scadenza per sanare gli errori formali.
La Legge di Bilancio 2023 prevede infatti la possibilità per tutti i contribuenti di accedere alla regolarizzazione della propria posizione pagando una somma pari a 200 euro per le irregolarità o violazioni commessi fino al 31 ottobre 2022.
Chi può accedere alla sanatoria fiscale?
Alla sanatoria possono accedere tutti i contribuenti senza alcun distinguo per attività svolta, forma giuridica o regime contabile adottato. Possono accedere anche tutti i sostituti d’imposta e gli intermediari.
Quali irregolarità si possono sanare?
La sanatoria non riguarda naturalmente tutte le violazioni ma solamente le irregolarità o omissioni che non abbiamo rilevanza ai fini della determinazione della base imponibile o nella liquidazione e pagamento dell’IVA, IRAP e imposte sui redditi oltre che nelle addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta.
L’agenzia delle entrate elenca e definisce le violazioni sanabili:
- presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente (articolo 8, comma 1, Dlgs 471/1997)
- omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997), soltanto se l’imposta è stata assolta e non anche se la violazione ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo
- omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat (articolo 11, comma 4, Dlgs 471/1997)
- irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta (articolo 9, Dlgs 471/1997)
- omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere (articolo 11, comma 1, lettera b), Dlgs 471/1997)
- omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva (articolo 5, comma 6, Dlgs 471/1997)
- erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione (articolo 11, comma 1, Dlgs 471/1997)
- violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento (articolo 1, comma 4, Dlgs 471/1997)
- tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari (articolo 7-bis, Dlgs 241/1997)
- irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari (articolo 10, Dlgs 471/1997)
- omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 3, comma 5-bis, Dlgs 175/2014)
- omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca (articolo 3, comma 3, Dlgs 23/2011)
- violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito (articolo 6, commi 1 e 2, Dlgs 471/1997)
- detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore (articolo 6, comma 6, Dlgs 471/1997)
- irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente (articolo 6, commi 9-bis, 9-bis1 e 9-bis2, Dlgs 471/1997)
- omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonis (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012)
- mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie (articolo 11, Dlgs 471/1997).
Come scoprire se hai degli errori formali?
- Ma tu sai quali errori formali hai commesso? A volte si ma qualcosa può sfuggire e in questi casi le cartelle esattoriali sono un’amara sorpresa…
- Per chi utilizza software come eBridge o Studio Digitale, individuare gli errori è più facile perché puoi effettuare un’analisi automatizzata dei dati contabili e fiscali dei tuoi clienti e individuare eventuali violazioni fiscali suggerendo le azioni correttive da adottare per sanare la posizione debitoria.
Come procedere e quale codice tributo utilizzare?
Per accedere alla sanatoria è necessario decidere se versare 200 euro in un’unica rata entro il 31 ottobre 2023 oppure dividere la somma in due rate e versare 100 euro entro fine ottobre e i restanti 100 euro entro il 31 marzo 2024.
Nel modello F24 è necessario inserire nella sezione ERARIO il codice tributo TF44 denominato “REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022” e indicare il periodo di imposta a cui fa riferimento la violazione. In caso di versamento rateale va compilato il campo rateazione nel formato NNRR dove NN è il numero della rata di riferimento e RR è il numero totale delle rate.
Inoltre per perfezionare la procedura, bisogna anche rimuovere le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il termine fissato per il versamento della seconda rata, cioè entro il 31 marzo 2024.
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